Referendum costituzionale…qualche profano spunto di lettura (2)

Referendum costituzionale…qualche profano spunto di lettura (2)

17 Ottobre 2016 0 Di MATTEO

Dopo [styled_link link=”http://www.matteofigini.it/referendum-costituzionale-qualche-profano-spunto-di-lettura-1/” variation=”steelblue” textColor=”#0e2be8″ target=”blank”] la “prima puntata” di questa rilettura devo ringraziare le tante persone che sono arrivate qui sul “blog” a documentarsi… [/styled_link]
un traffico mai visto in questi anni di vita del mio spazio personale online…GRAZIE!
Ma ributtiamoci subito a capofitto nella lettura degli articoli della riforma…

All’art. 67 trovo una vera METASTASI…pare che i parlamentari non rappresentino più la nazione… e chi allora? Loro stessi? I loro partiti? O devo aggiungere qualche altra “malizia”?

All’art. 69 poi apprendiamo che fare il senatore sarà una sorta di hobby: ora capisco la volontà, sacrosanta, di diminuire i costi della politica. Ma un lavoro che andrebbe fatto con responsabilità, va messo in parallelo con la remunerazione di tale responsabilità. Domani un consigliere comunale di un qualsiasi piccolo comune italiano che percepisce circa 17€ a presenza (a Varedo è così…), secondo voi accetterebbe, “per la gloria”, di fare il senatore? Probabilmente no, a meno che non abbia le “spalle grosse e coperte” da un lavoro senza orari e vincoli e problemi di prendere permessi oppure da una pensione, magari d’oro o di platino. Sbaglio?

Quindi torniamo sempre lì: una politica oligarchica e per pochi. E, spesso, per vecchi. In ogni caso: per gente con le spalle coperte, da paparino “che tanto io a 30 anni posso fare il senatore per hobby” o dalla pensione…

E qui purtroppo mi duole uscire dalle letture “asettiche” per entrare (e chiudere subito) in un concetto “politichese”. In tale scelta io ci vedo tanto quel concetto tanto caro alla sinistra (e ai poteri forti) per cui in democrazia vince la maggioranza, solo se la maggioranza è ritenuta sufficientemente intelligente per votare e scegliere come “lor-chiccosi-sinistroidi” pensano sia giusto…; altrimenti ci si spinge addirittura a parlare di “eccesso di democrazia”… Siamo alle follie, ….come promesso qualche riga sopra, chiudo subito…

Per il problema del “taglio alle spese della politica” (in questo caso si risparmierebbe circa 1/3 del monte stipendi odierno dei parlamentari… molto meno se poi inizieremo a mettere rimborsi, rimborsini, rimborsucci, dei quali ovviamente mica si parla in costituzione….) basterebbe diminuire del 30% gli stipendi d’oro dei parlamentari: mica devo mettermi a stravolgere l’ordinamento costituzionale!!! E magari anche mettere mano alle “care-vecchie” pensioni d’oro… problema tanto caro all’opinione pubblica fino a qualche anno fa, ora messo sotto al tappeto….

Arriviamo agli articoli 70, 71 e 72…

Il 70 per comodità lo riporto facendo “Copia-Incolla”… il resto lo demando alla vostra lettura, [styled_link link=”http://media.wix.com/ugd/14a30c_9dd527489fa24d648ca3b33c6913e1db.pdf” variation=”steelblue” textColor=”#0e2be8″ target=”blank”]sempre al solito Link…[/styled_link]

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Io alzo le mani, mi scuso con chi forse pensava fossi un po’ più intelligente, ma…: non ci ho capito nulla!

Ma non solo da un punto di vista “tecnico-giuridico”. A mio profano parere sfugge proprio qualcosa dal punto di vista della lingua italiana… Ma forse sono io il problema… un testo uscito dall’intellighenzia dev’esser per forza perfetto! Che scherzi?!

Come può una costituzione fare così tanti rinvii ad altri numeri, commi, ecc… Presta, a mio parere, solo il fianco a interpretazioni e “mal-letture”. Una costituzione deve essere schietta, sintetica, decisa…usare la lingua del “popolino”! Non quella dell’intellighenzia o dei palazzi.

Chi mi conosce almeno un pochino sa quanto non difenda sempre e comunque la nostra Costituzione vigente, anzi. Ma di una cosa bisogna dare atto agli estensori del testo del 1948: è certo, diretto, non “presta il fianco ad interpretazioni e tecnicismi, è un testo rigido (a volte fin troppo), ma rigido come deve risultare un testo “costitutivo” del nostro ordinamento, mica una Legge qualunque…

Non giudico quindi il contenuto di tali articoli…lascio a voi ogni valutazione! Non voglio influenzare nessuno nel merito… aprite il link sopra e leggete anche il 71 e il 72…

Poi ci rivediamo settimana prossima con la terza (e ultima?) puntata!